Insorgenza (del sinistro)

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Insorgenza (del sinistro)

Il momento nel quale si verifica la violazione di una norma di legge o di contratto.
Ai fini della validità delle coperture di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento del contratto e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica il fatto che determina il procedimento stesso.
Il principio è quello del rischio di evento futuro ed imprevisto: al momento della stipula della polizza l'evento in garanzia non deve essere né in atto né previsto. Più specificamente, l'insorgenza è:

  • nel penale: il momento in cui viene commesso il reato;
  • nell'extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
  • negli altri casi: il momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento in violazione di norme o di clausole contrattuali.
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